Art. 6.

      1. Il soggetto danneggiato a seguito di prestazioni o di servizi ricevuti da liberi professionisti sottoposti, ai sensi della presente legge, all'obbligo di contrarre una polizza assicurativa per la responsabilità civile ha facoltà di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore ai fini del risarcimento, entro i limiti delle somme previste dalla medesima polizza.
      2. La richiesta di risarcimento danni deve essere inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla compagnia assicuratrice e al libero professionista responsabile.
      3. La richiesta di risarcimento danni deve, altresì, recare l'indicazione della somma richiesta ed essere corredata da idonea documentazione, pena la sua inammissibilità e improcedibilità.
      4. Il soggetto danneggiato è tenuto a collaborare ai fini della valutazione del danno, sottoponendosi agli accertamenti, ai controlli e alle verifiche richiesti da parte degli organi competenti.
      5. La compagnia assicuratrice, entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta di risarcimento danni, deve comunicare

 

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al soggetto danneggiato la somma offerta ovvero motivare il mancato accoglimento della richiesta.
      6. Entro un mese dalla data della proposta transattiva comunicata ai sensi del comma 5 e accettata dal soggetto danneggiato, la compagnia assicuratrice è tenuta a versare le somme pattuite.
      7. Il soggetto beneficiario ai sensi del comma 6 può trattenere le somme in acconto e agire per l'eventuale maggiore richiesta di risarcimento danni.
      8. In caso di danni non immediatamente quantificabili, la compagnia assicurativa è tenuta a formulare un'offerta parziale di risarcimento e, se tale offerta è accettata, a provvedere a versare le somme pattuite nel più breve tempo possibile.
      9. Gli estremi delle polizze di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile sono disponibili ai terzi, senza alcuna formalità, presso le sedi provinciali degli albi o degli ordini ai quali sono iscritti i liberi professionisti.